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Riconoscimento giuridico dei non vedenti: |
Per trovare le prime leggi che dettano i parametri per il riconoscimento giuridico della categoria dei non vedenti, bisogna risalire al 1965; l'art. 2 della legge n. 155 del 5 marzo dell’anno suddetto, difatti recita:
"Si intendono privi della vista coloro che sono colpiti da cecità
assoluta o hanno un residuo visivo non superiore a un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione".
A tale definizione si riferiscono una serie di leggi riguardanti i disabili visivi come ad esempio quella importantissima sul
collocamento obbligatorio, ed esattamente, l'art. 1 comma 4 della legge n. 68 del 12 marzo 1999.
Il Ministero della Sanità con nota DPV.4/H-d1/466 in data 22 giugno 2001 ha precisato, pertanto, che tale definizione deve intendersi valida per qualsiasi legge che contenga disposizioni a favore dei non vedenti senza altre specificazioni. Tale definizione, però, pur comprendendo soggetti che avevano una minima visione, risultava essere ancora limitativa. Chi era ad esempio affetto dalla nostra patologia, anche in fase avanzata, trovava grosse difficoltà per essere riconosciuto in questa categoria. Con la legge 138 del 3 aprile 2001 è stata finalmente recepita la classificazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che individua i non vedenti e gli ipovedenti non solo sulla base del visus, cioè dell'acutezza visiva, ma tenendo conto anche dell'ampiezza del CAMPO VISIVO, cioè della porzione di spazio che l'occhio è in grado di vedere davanti a sé. La legge definisce i concetti di:
La nuova legge non modifica le leggi precedenti in materia di assegni e indennità che spettano ai non vedenti. Tuttavia, su pressione dell'Unione Italiana dei Ciechi, la principale associazione di categoria, il Ministero della Salute, sulla base di un parere favorevole rilasciato dal Consiglio Superiore della Sanità in data 28/04/2004, ha stabilito, con nota 21/09/2004 del Dipartimento Prevenzione e Comunicazione, di emanare disposizioni alle competenti autorità locali affinché le Commissioni mediche deputate all'accertamento della cecità civile fondino le proprie valutazioni sulla classificazione contenuta nella legge 138/2001. Successivamente, il Dipartimento dell'Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha diramato su questo stesso argomento la circolare 19/10/2004, n. 464. In essa il suddetto Ministero, facendo propri gli atti di cui sopra, ha stabilito che, d'ora in poi, nella categoria dei ciechi totali rientrano tutti i soggetti indicati nelle lettere da a) a c) dell'art. 2 della legge 138/2001, mentre nella categoria dei ciechi parziali devono essere ricompresi i soggetti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 3 della medesima legge. E questo a tutti gli effetti previsti dalla legge, compresa l'erogazione delle relative provvidenze economiche (indennità e pensioni). Le leggi in materia di collocamento lavorativo, in attesa di un pronunciamento analogo del Ministero del Lavoro, adottano tutt'ora esclusivamente il parametro dell'acutezza visiva o visus, che si misura con quel tabellone (ortotipi) che tutti noi sicuramente abbiamo visto dall'oculista, con varie lettere di grandezza decrescente. Si tratta di un sistema riduttivo e ormai superato dalla scienza medica. Gli strumenti attualmente in dotazione agli ambulatori oculistici consentono di misurare con buona approssimazione la forma e l'estensione del campo visivo, cioè la zona che la persona può vedere con un sol colpo d'occhio. Vi è poi la possibilità di misurare la fotosensibilità, cioè la variazione dell'acutezza visiva al variare dell'illuminazione dell'oggetto da osservare. Così può capitare che vi siano persone che, come gli affetti di RETINITE PIGMENTOSA, di giorno se la cavano abbastanza bene mentre di notte divengono completamente cieche, ed anche viceversa. Mentre nel campo del collocamento lavorativo e delle agevolazioni fiscali i "privi della vista" o "non vedenti" sono definiti coloro che vedono meno di un decimo, nell'ambito delle pensioni e delle indennità speciali si distinguono i:
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