Fare testamento:
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La legge italiana prevede tre tipi di testamento: olografo, segreto e per atto pubblico. Il primo è il testamento scritto direttamente dalla persona a mano
e da lei sottoscritto. Il testamento segreto è un testamento scritto dalla persona con mezzi meccanici oppure scritto da altri, sottoscritto dalla persona
e consegnato con determinate formalità ad un notaio. Il testamento per atto pubblico è fatto dettando le proprie volontà ad un notaio.
È fuori discussione che il cieco non può avvalersi del testamento olografo. Purtroppo, stante l'attuale normativa, il non vedente non può neppure realizzare
il testamento segreto. Sebbene l'uso della macchina da scrivere e del computer consentirebbero al disabile visivo di scrivere il testamento e sebbene la
firma apposta su ogni foglio come prescritto dall'art.604 del Codice Civile sarebbe valida ai sensi della legge n. 18 del 1975, la stessa legge conferma
espressamente il divieto contenuto nell'ultimo comma dell'art.604 del Codice Civile, secondo cui "chi non sa o non può leggere non può fare testamento
segreto".
Pertanto il cieco che voglia fare testamento dovrà necessariamente recarsi da un notaio con due testimoni.
Dato il progresso tecnologico che consente ai ciechi dotati di personal computer di scrivere e rileggere qualsiasi documento, è auspicabile che questa normativa
venga modificata.
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