Collocamento lavorativo:
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La legge 68 del 1999 ha riformato il sistema del collocamento obbligatorio dei disabili, facendo peraltro salve le leggi anteriori che prevedono modalità
particolari per l'avviamento lavorativo dei centralinisti e dei fisioterapisti ciechi. Per i centralinisti va ricordata la legge 113 del 1985, mentre per
i fisioterapisti ci si deve rifare alle leggi 403 del 1971 e 29 del 1994.
Per l'esercizio di professioni diverse da quelle tradizionalmente riservate ai ciechi i disabili visivi sono assimilati agli altri disabili: devono fare
richiesta di iscrizione all'elenco unico dei lavoratori disabili presso il Centro per l'Impiego della Provincia, il quale, oltre a valutare il grado di
invalidità, al quale sono ricollegate talune agevolazioni per i datori di lavoro che assumono i disabili, effettuerà anche una valutazione funzionale atta
ad individuare le capacità lavorative residue del soggetto.
Da ricordare anche la legge 120 del 1991, che ha sancito il diritto di accesso a tutti i concorsi pubblici per lo svolgimento di attività che non siano
incompatibili con la minorazione visiva.
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